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Una Scelta in Comune

Una scelta in Comune

La carta d’identità può contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte.

Informazioni

La carta d’identità può contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’art. 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

Informati, decidi, firma

Quando ritiri o rinnovi la carta d'identità richiedi all'ufficiale d'anagrafe il modulo per la dichiarazione, riporta nel campo la tua volontà, firmalo e riconsegnalo all'operatore.

La tua volontà sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.

E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

Tutti cittadini maggiorenni iscritti nel registro della popolazione residente del Comune di Fossò potranno usufruire, presso lo Sportello Anagrafe, del nuovo servizio che consente, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della carta di identità, di esprimere il consenso o diniego alla donazione dei propri organi o tessuti dopo il decesso.

Il cittadino ha la facoltà di esercitare il proprio diritto all’espressione della volontà sull’argomento, con una semplice dichiarazione scritta di consenso/diniego allo Sportello comunale. La volontà, espressa sottoscrivendo un modulo, sarà trasmessa in tempo reale al (SIT) Sistema Informativo Trapianti, la banca dati nazionale informatizzata del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. L'inserimento di questa informazione nel SIT, oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, garantisce un più efficace funzionamento della rete trapiantologica.

Questa banca dati, alla quale sono collegati il Centro Nazionale Trapianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, viene consultata, infatti, in modalità continua H 24, dai centri per i trapianti con riferimento a ciascun soggetto potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento di morte. Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata nel SIT, i medesimi Centri sono tenuti ad accertare l'esistenza di un'eventuale successiva dichiarazione del donatore resa per iscritto o di una volontà dichiarata ai propri familiari. Il cittadino infatti può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento; sarà comunque ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Riferimenti normativi:

Art. 3, comma 3, del regio decreto 18 giugno (testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) così come modificato dall’art. 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Ultima modifica: martedì, 30 maggio 2023

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