Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 219/2017, il disponente esprime le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, mediante una delle seguenti modalità:
- per atto pubblico redatto presso un notaio;
- per scrittura privata autenticata presso un notaio;
- per scrittura privata semplice.
Nelle D.A.T. il disponente ha la facoltà di indicare anche una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta, in modo conforme alle volontà espresse, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle D.A.T. Se le D.A.T. non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia le volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Il fiduciario è la persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse dall’intestatario della D.A.T, che fa le sue veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT. Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico e presentare in Comune una dichiarazione.