Avvertenze per la corretta compilazione della dichiarazione
Nella compilazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori. Deve essere apposta la firma di tutti i componenti maggiorenni della famiglia che trasferiscono la residenza e deve essere allegata fotocopia del documento di identità di tutti i componenti citati nella dichiarazione. Per i cittadini non comunitari deve essere allegata anche copia del titolo di soggiorno.
La documentazione deve essere scansionata e salvata integralmente e non inviato su più pagine (es. se il modulo è costituito da 6 pagine il file deve essere composto da tutte e 6 le pagine. Non è ammesso il modulo scomposto in 6 file).
Costituiscono casi di inaccoglibilità della dichiarazione:
- la mancanza delle firme e delle copie dei documenti di identità;
- dichiarazioni accompagnate da scansioni/copie di documenti di identità illeggibili;
- l'omissione dei dati richiesti nei campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco);
- per i cittadini non comunitari: la mancanza del titolo di soggiorno.
Nei suddetti casi la dichiarazione viene considerata irricevibile e non consente pertanto l'avvio della pratica di cambio di residenza.
Per garantire un corretto avvio della pratica e agevolare i successivi controlli, si invita a prestare particolare attenzione all'indicazione dell'indirizzo, che deve riportare la via e la numerazione civica completa di eventuale "scala" e/o "interno" soprattutto nei casi di condomini di più abitazioni con unico accesso alla pubblica via.
Ulteriori adempimenti a carico di chi richiede il cambio di residenza
- esporre il numero civico a lato del cancello o della porta d'ingresso ed indicare sul campanello il cognome ed il nome prima del sopralluogo.
- Controlli e sanzioni
Successivamente alla dichiarazione di cambio di residenza, entro 45 giorni dalla data di dichiarazione di trasferimento, un agente di Polizia Municipale accerterà mediante un sopralluogo la sussistenza del requisito della dimora abituale. L'accertamento positivo darà luogo alla definizione della pratica che prevede tre fasi: l'iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, la conferma dei dati a seguito della comunicazione del Comune di precedente iscrizione e la chiusura della pratica dopo il sopralluogo positivo dei vigili.
La conclusione del procedimento di iscrizione viene comunicata mediante lettera.
Nel caso di accertamento negativo verrà inviata al dichiarante una comunicazione di preavviso di rigetto. L'interessato potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di notifica. In caso di ulteriore accertamento negativo l'Ufficio Anagrafe provvede ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio provvede inoltre a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
Nota bene: chi non è in possesso del certificato di agibilità incorre in una sanzione amministrativa ai sensi del D.P.R. N. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Normativa
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
D.L .9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
D.L. 8 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo".