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Residenza

  • Servizio attivo

Informazioni generali

A chi è rivolto

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviata per il tramite del fax o raccomandata con allegata la fotocopia di un documento d’identità valido, oppure in via telematica secondo le modalità meglio precisate al paragrafo che segue.
Qualora il trasferimento si riferisca a più persone, è necessario acquisire le firme di tutte le persone maggiorenni interessate dal trasferimento.
Qualora il cambio di residenza si riferisca ad un solo genitore con figli minori, alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegato l’assenso dell’altro  genitore o, in alternativa, dovranno essere comunicati all'Ufficio procedente tutti i riferimenti necessari per consentire all'Ufficio stesso di comunicare all'altro genitore l'avvio del procedimento anagrafico riguardante il/i figlio/i minore/i.

Descrizione

La dichiarazione anagrafica di cambio di residenza, di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune o di trasferimento all'estero deve essere presentata entro 20 giorni dal trasferimento. La dichiarazione non va resa prima dell'effettivo trasferimento della propria dimora abituale al nuovo indirizzo.

Come fare

La dichiarazione di residenza può essere presentata con le seguenti modalità:

  • personalmente, recandosi agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe in Piazzale Marconi 3. E' richiesta la presenza di tutti i membri della famiglia maggiorenni che intendono rendere la dichiarazione di trasferimento. In alternativa è richiesta la presenza di un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia munito di modulo di dichiarazione debitamente compilato, firmato e corredato dei documenti di identità di chi sottoscrive la dichiarazione (per la compilazione si invita a leggere con attenzione i paragrafi che seguono relativi a "dati da dichiarare" e "avvertenze per la corretta compilazione della dichiarazione"). 
  • per via telematica
    - trasmettendo l'apposito modulo, compilato, sottoscritto e acquisito mediante scanner all'indirizzo urp@comune.fosso.ve.it; 
    - trasmettendo l'apposito modulo, compilato, sottoscritto con firma digitale e all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@comune.fosso.ve.it;
  • a mezzo lettera raccomandata da inviare a: Comune di Fosso’ - Ufficio Anagrafe – Piazzale Marconi n.3 – 30030 Fosso’ (VE) ;
  • via fax inviandola al numero 0415172310.

Cosa serve

Dati da dichiarare
Nella dichiarazione di residenza devono essere riportati:

  • il comune di provenienza;
  • i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare;
  • i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e le targhe dei mezzi (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutte le persone che si sono trasferite;
  • il titolo che consente di disporre dell'alloggio: chi richiede la residenza deve dimostrare di occupare legittimamente l'immobile, pertanto l'interessato deve fornire in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per le conseguenti verifiche, oppure esibire idonea documentazione (es. atto di proprietà, contratto di locazione, verbale di assegnazione di alloggio Ater, contratto di comodato d'uso, usufrutto, o nel caso di ospitalità, la dichiarazione di assenso all'occupazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile). A tal proposito si rammenta che, ai sensi del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80 "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Pertanto, le persone interessate a chiedere la residenza devono essere consapevoli che l'occupazione abusiva dell'immobile nel quale si chiede la residenza rende la stessa residenza nulla a tutti gli effetti di legge.

Documentazione da presentare

Dichiarazione di residenza debitamente compilata e sottoscritta;
Documenti di identità e codice fiscale;
Patente di guida e targhe di eventuali mezzi intestati (autoveicoli, ciclomotori, motoveicoli, rimorchi);
Titolo di occupazione dell'immobile (atto di proprietà; contratto di locazione; contratto di comodato d'uso; usufrutto; dichiarazione di assenso all'occupazione sottoscritta dal proprietario.

Istruzioni per il cambio di residenza di cittadini non italiani 
In aggiunta ai documenti già elencati per il cambio di residenza
- i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’ Allegato A (disponibile nella sezione "Modulistica").
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ Allegato B (disponibile nella sezione "Modulistica"). Ulteriori informazioni sulla richiesta di iscrizione all'anagrafe di cittadini dell'Unione Europea e loro familiari sono reperibili nell'apposita guida esplicativa.

Modulistica

  • Modulo per rendere la dichiarazione di residenza/cambio di indirizzo
  • ALL. A istruzioni per iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari
  • ALL. B istruzioni per iscrizione anagrafica di cittadini comunitari non italiani
  • Modulo per dichiarare il trasferimento della residenza all'estero

Cosa si ottiene

Residenza.

Tempi e scadenze

L'iscrizione anagrafica avviene entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza l'Ufficio Anagrafe procede alle dovute verifiche per accertare la sussistenza della dimora abituale. In mancanza, entro 45 giorni, di formali comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, la pratica di cambio di residenza è da considerarsi chiusa positivamente.
In caso contrario, l'Ufficio Anagrafe procede all'annullamento della residenza con conseguente ripristino della situazione anagrafica antecedente alla richiesta e ne dà segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza per falsa dichiarazione.
L'Ufficio Anagrafe procede anche alla verifica della eventuale dichiarazione sulla legittimità dell'occupazione dell'immobile e, in caso di esito negativo, alla cancellazione della residenza con ripristino della situazione anagrafica antecedente alla richiesta.

Scaricare e compilare i moduli

Consegnare o inviare la richiesta

Costi

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Avvertenze per la corretta compilazione della dichiarazione
Nella compilazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori. Deve essere apposta la firma di tutti i componenti maggiorenni della famiglia che trasferiscono la residenza e deve essere allegata fotocopia del documento di identità di tutti i componenti citati nella dichiarazione. Per i cittadini non comunitari deve essere allegata anche copia del titolo di soggiorno.
La documentazione deve essere scansionata e salvata integralmente e non inviato su più pagine (es. se il modulo è costituito da 6 pagine il file deve essere composto da tutte e 6 le pagine. Non è ammesso il modulo scomposto in 6 file).
Costituiscono casi di inaccoglibilità della dichiarazione:
- la mancanza delle firme e delle copie dei documenti di identità;
- dichiarazioni accompagnate da scansioni/copie di documenti di identità illeggibili;
- l'omissione dei dati richiesti nei campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco);
- per i cittadini non comunitari: la mancanza del titolo di soggiorno.

Nei suddetti casi la dichiarazione viene considerata irricevibile e non consente pertanto l'avvio della pratica di cambio di residenza.
Per garantire un corretto avvio della pratica e agevolare i successivi controlli, si invita a prestare particolare attenzione all'indicazione dell'indirizzo, che deve riportare la via e la numerazione civica completa di eventuale "scala" e/o "interno" soprattutto nei casi di condomini di più abitazioni con unico accesso alla pubblica via. 

Ulteriori adempimenti a carico di chi richiede il cambio di residenza

  • esporre il numero civico a lato del cancello o della porta d'ingresso ed indicare sul campanello il cognome ed il nome prima del sopralluogo.

 

  • Controlli e sanzioni
    Successivamente alla dichiarazione di cambio di residenza, entro 45 giorni dalla data di dichiarazione di trasferimento, un agente di Polizia Municipale accerterà mediante un sopralluogo la sussistenza del requisito della dimora abituale. L'accertamento positivo darà luogo alla definizione della pratica che prevede tre fasi: l'iscrizione preliminare entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, la conferma dei dati a seguito della comunicazione del Comune di precedente iscrizione e la chiusura della pratica dopo il sopralluogo positivo dei vigili.
    La conclusione del procedimento di iscrizione viene comunicata mediante lettera.
    Nel caso di accertamento negativo verrà inviata al dichiarante una comunicazione di preavviso di rigetto. L'interessato potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di notifica. In caso di ulteriore accertamento negativo l'Ufficio Anagrafe provvede ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio provvede inoltre a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
    Nota bene: chi non è in possesso del certificato di agibilità incorre in una sanzione amministrativa ai sensi del D.P.R. N. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).


Normativa

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
D.L .9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
D.L. 8 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo".

Casi particolari

In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma, etc.) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (il responsabile che dirige la convivenza). Le generalità del responsabile della convivenza devono essere già state previamente registrate presso l'Ufficio Anagrafe così come tutti i dati della convivenza (dichiarazione di costituzione, statuto dell'ente, eventuali convenzioni con enti locali e/o regionali o socio-assistenziali).
Nella sezione "Modulistica" è disponibile il modulo da utilizzare per dichiarare la costituzione di una convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 223/1989 e il modulo per la dichiarazione anagrafica di residenza di nuovi componenti della convivenza stessa.

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 30 maggio 2023

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