Disciplina della convivenza di fatto
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro sia legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
Diritti e doveri
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto); in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie.
Inoltre, nel caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo superiore e comunque non oltre i cinque anni; nel caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto di locazione il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto e viene anche stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ove l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
- consegna diretta all'Ufficio Anagrafe in Piazzale G.Marconi n. 3 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9,00 alle 11,00), anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
- spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Fosso’ - Ufficio Anagrafe, P.le G.Marconi n.3 – 30030 Fosso’ (VE) allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative: via fax al numero 0415172310; via posta elettronica/pec all'indirizzo urp@comune.fosso.ve.it amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it