1. L’attestato di soggiorno permanente
Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia di 5 anni. In questo caso il cittadino comunitario richiede al Comune di residenza il rilascio di un attestato di titolare del diritto di soggiorno permanente. Dovrà presentare all’Ufficiale di anagrafe esclusivamente la documentazione che possa provare il soggiorno continuativo di almeno 5 anni:
1) documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
2) permesso o carta di soggiorno se esistente;
3) attestazione di soggiorno;
4) istanza di soggiorno permanente.
Ai fini del calcolo dei cinque anni va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l’entrata in vigore del decreto legislativo. In questo caso la data di decorrenza coincide con la data d’inizio validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall’interessato. La continuità del soggiorno non viene interrotta da:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento di obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Nella sezione "Modulistica" è possibile scaricare il modulo per richiedere l'attestato di soggiorno permanente.
2. La carta di soggiorno permanente per i famigliari extra U.E.
Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. Ad esso la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».
Le interruzioni di soggiorno che non superino i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.